Il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato da una cittadina contro il Comune d’Ischia in una controversia nata da contrasti tra vicini per presunti interventi edilizi irregolari. I confinanti avevano chiesto nel maggio 2025 l’accesso a documentazione edilizia relativa a immobili limitrofi, richiesta inizialmente respinta dall’Ufficio Tecnico perché ritenuta reiterativa. Successivamente, con istanza di riesame, i richiedenti hanno chiarito che l’accesso riguardava solo atti successivi al 2017 e finalizzati alla verifica di opere recenti. Il segretario comunale ha quindi accolto la richiesta con provvedimento del 5 agosto 2025, riconoscendo un interesse concreto e attuale. La proprietaria interessata ha chiesto l’annullamento dell’atto, ma il segretario ha confermato la decisione il 16 settembre 2025. Il ricorso al Tar è stato però giudicato tardivo, poiché avrebbe dovuto essere proposto entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di agosto. I giudici hanno ritenuto che la nota di settembre fosse solo confermativa e priva di autonomia. Inoltre il Tar ha chiarito che il Comune ha correttamente qualificato la richiesta come accesso documentale ai sensi della legge 241/1990. È stato escluso che fosse necessario il parere del Garante della Privacy. Secondo il collegio, anche nel merito l’istanza dei confinanti era legittima per la loro posizione e per l’attualità dell’interesse. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese legali, per un importo complessivo superiore a 2.000 euro.



