AICOM NEWS – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, LE NUOVE DISCIPLINE

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A CURA DEL VICEPRESIDENTE MARCO LARASPATA

Lavoro a tempo determinato: quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Dignità.
Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Dignità” [1] (la cui legge di conversione è entrata in vigore il 12 agosto [2]), che ha modificato la precedente disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato [3]. Chi da casa ha ascoltato i telegiornali in questi mesi ha sentito molto parlare di questo decreto dal nome capace di accendere una speranza, quantomeno di trovare lavoro con più facilità, ma anche di stabilità per chi è precario e magari ha già 40 o 50 anni e una famiglia sulle spalle. Obiettivo che si è posto il legislatore della riforma, infatti, è quello di scoraggiare l’utilizzo dei contratti a tempo determinato e quindi di limitare il precariato. Da qui il nome dato alla riforma che per il Ministro del Lavoro deve servire a restituire la dignità perduta ai lavoratori che non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e sono costretti a rincorrere ed accettare lavori a termine, senza grandi speranze di futura stabilità. In effetti, è da tempo che il legislatore cerca di trovare un giusto equilibrio tra la necessità incentivare la contrattazione a tempo indeterminato e il bisogno di limitare il più possibile il precariato, senza però eliminare del tutto la possibilità di una contrattazione flessibile comunque utile sia al lavoratore che al datore di lavoro. Immaginare oggi, dopo la riforma Biagi del 2003, un mercato del lavoro che non possa giovare di contratti a termine è quasi impensabile, ma sicuramente occorre un limite all’abuso di questa tipologia contrattuale affinché la flessibilità non diventi precariato, con tutte le conseguenze negative che questo comporta. Le ripercussioni della precarietà sull’economia sono assolutamente nefaste: un lavoratore con un contratto a termine, senza alcuna garanzia di poter proseguire il rapporto alla scadenza del contratto, ha una possibilità di spesa limitata alle esigenze di vita quotidiana perché il suo futuro lavorativo è assolutamente incerto. Ciò vuol dire che difficilmente potrà ottenere un mutuo per comprare casa o fare un finanziamento per comprare la macchina, probabilmente avrà anche difficoltà a scegliere di metter su famiglia. Insomma, è certo che l’intervento dello Stato è fondamentale per regolamentare la contrattazione a termine e incentivare quella a tempo determinato, ma la mano pubblica deve intervenire con piena cognizione di causa nel mercato privato, affinché le riforme non si rivelino un boomerang. Ciò detto, proviamo a vedere quali sono le principali novità introdotte con il Decreto Dignità in materia di contratti di lavoro a tempo determinato: la nuova disciplina servirà a raggiungere lo scopo del legislatore?
Indice
• 1 Quanto può durare massimo un contratto a tempo determinato dopo la riforma?
• 2 Cosa succede se il termine superiore a 12 non è giustificato?
• 3 Cos’è il diritto di precedenza?
• 4 Quante volte può essere prorogato o rinnovato il contratto a tempo determinato?
• 5 Come viene scoraggiato l’uso di contratti a tempo determinato?
• 6 Incentivi alla contrattazione a tempo indeterminato
Quanto può durare massimo un contratto a tempo determinato dopo la riforma?
La prima e più importante novità introdotta con il Decreto Dignità è la riduzione della durata massima del contratto a tempo determinato: al contratto può essere apposto un termine non superiore a 12 mesi [4], a differenza dei 36 mesi previsti prima della riforma.
Al contratto può essere apposto un termine superiore a 12 mesi, per una durata massima di 24 mesi, soltanto se sussistano determinati requisiti che ne giustifichino la maggiore durata.
Si tratta in particolare di tre condizioni. La prima concerne esigenze del datore di lavoro di sostituire un lavoratore assente, la seconda consiste nella necessità di far fronte ad esigenze oggettive e temporanee al di fuori della ordinaria attività; la terza condizione, infine, deve riguardare un eventuale incremento temporaneo improvviso della normale attività del datore.
Le condizioni devono coesistere? Non necessariamente, la norma prevede che ne basta almeno una.
Quindi, solo in questi casi è giustificabile l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi, ma non superiore a 24 mesi, al contratto di lavoro a tempo determinato.
Ora, la disposizione normativa introdotta con la riforma impone al datore di spiegare la causale che giustifica l’apposizione al contratto di un termine più lungo dei 12 mesi stabiliti dalla legge, ma la sua interpretazione potrebbe non essere immediata: cos’è una esigenza temporanea e oggettiva estranea all’attività ordinaria? E l’incremento temporaneo, significativo e non programmabile dell’attività ordinaria? È difficile dirlo, sicuramente bisognerà valutarlo caso per caso, ma le difficoltà di circoscrivere l’interpretazione della norma, per evitare di apporre una causale illegittima, potrebbero comportare un notevole incremento del contenzioso dinanzi il giudice del lavoro chiamato ad interpretare la corretta apposizione del termine a quel particolare contratto, valutando se nella fattispecie concreta portata alla sua attenzione la causale, formalmente posta a giustificazione della maggiore durata del rapporto di lavoro, integri o meno le condizioni previste dalla legge.
Ad ogni modo e fino a che non interverranno chiarimenti, molto probabilmente la disposizione in esame sarà interpretata in maniera ampia ed estensiva, facendovi rientrare fattispecie che magari vanno anche oltre quella che era la precisa intenzione del legislatore. D’altronde, se il legislatore ha reintrodotto la causale, lo scopo era quello di limitare l’uso del contratto a termine per un periodo superiore a 12 mesi solo ed esclusivamente in caso di oggettiva necessità, diversamente avrebbe lasciato le cose come stavano senza porre limiti al datore e consentendogli di stipulare contratti di 24 mesi senza dover dare alcuna spiegazione.
Quindi, che si tratti di un solo contratto o di una successione di contratti, non è possibile superare il limite massimo di 24 mesi…