AICOM NEWS N. 88 – ESTRATTO CONTO: COSA FARE IN CASO DI ERRORI

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A CURA DI MARCO LARASPATA

Come si contesta l’estratto conto bancario: lettera di reclamo alla banca, ricorso all’Arbitrato Bancario e Finanziario, ricorso al giudice ordinario.
Non è raro trovare delle sorprese negli importi addebitati dalla banca sul proprio conto corrente. Può infatti accadere che l’estratto conto contenga delle anomalie: per esempio, indichi operazioni mai effettuate o con costi più elevati di quelli effettivi, voci di spesa e interessi errate ecc. In questi casi il cliente ha diritto di contestare gli errori alla banca; la contestazione deve essere specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto corrente. Vediamo, allora, più precisamente, cosa fare in caso di errori o addebiti illegittimi da parte della banca.
Indice
• 1 Quanto tempo per contestare l’estratto conto
• 2 Lettera di reclamo alla banca
• 3 Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
• 4 Causa dinanzi al giudice ordinario
Quanto tempo per contestare l’estratto conto
La contestazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla ricezione dell’estratto conto. In assenza di contestazione, infatti, esso si intende tacitamente approvato.
Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore. Ove infatti il debitore principale sia decaduto dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti.
Tuttavia, anche se sono decorsi più di sessanta giorni, l’utente può sempre impugnare l’estratto conto in un termine più ampio (sei mesi) qualora si tratti di errori di scrittura, errori di calcolo o di omissioni e duplicazioni.
Gli errori sostanziali commessi dalla banca in merito, per esempio, a voci di spesa non previste dal contratto di conto corrente, possono essere impugnati entro dieci anni, vista la gravità delle conseguenze per l’utente.
Secondo la Cassazione [1], la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto rende non più impugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude, pertanto, la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino.
Lettera di reclamo alla banca
La contestazione delle anomalie deve avvenire, nel termine previsto a seconda del tipo di errore (sessanta giorni, sei mesi o dieci anni), tramite l’invio di una lettera di reclamo alla banca, con raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec).
Alla lettera occorre allegare una copia dell’estratto conto contestato e, se possibile, i documenti che provano l’errore (scontrini, condizioni contrattuali ecc.).
Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese e su richiesta, entro un congruo termine (e non oltre 90 giorni), copia della documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
La contestazione effettuata nella lettera deve essere specifica e dettagliata; se troppo generica difficilmente verrà presa in considerazione dalla banca.
La banca ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, accogliendo o respingendo le richieste del cliente.
Nella prima ipotesi, all’utente verranno accreditate le somme ingiustamente sottratte (se la contestazione ha riguardato addebiti errati) oppure saranno corretti gli errori su spese e interessi, come denunciati e provati.
Nella seconda ipotesi, cioè qualora la banca disconosca gli errori dell’estratto conto, oppure non risponda nei termini alla lettera di contestazione, il cliente può agire contro di essa, ma non può farlo direttamente con ricorso al Tribunale. Egli deve prima esperire il tentativo obbligatorio di soluzione stragiudiziale della controversia tramite ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
L’ABF è organismo indipendente previsto dalla legge al fine di consentire la soluzione più rapida ed economicamente vantaggiosa delle controversie tra banche e clienti relativamente a conti correnti, mutui e prestiti personali.
L’utente che voglia presentare ricorso all’ABF non ha bisogno dell’assistenza di un avvocato. La procedura è molto semplice. Occorre compilare un apposito modulo inserendo:
• i propri dati personali (generalità e codice fiscale);
• i motivi del ricorso;
• la documentazione allegata a sostegno delle proprie ragioni;
• l’attestazione del pagamento del contributo spese alla Banca d’Italia (che sarà rimborsato nel caso di accoglimento del ricorso) previsto per l’accesso all’arbitrato.
Una volta compilato, il ricorso deve essere spedito presso le segreterie dell’ABF, tramite raccomandata, fax o pec. Un copia del ricorso va poi spedita alla banca responsabile degli errori sul conto corrente.
Quest’ultima, entro 45 giorni dalla ricezione della copia del ricorso, deve inviare alla segreteria dell’ABF le proprie memorie difensive e controdeduzioni rispetto a quanto asserito dal cliente.
Dopodiché si apre l’istruttoria sulla base della documentazione fornita dalle parti.
Nel termine di 60 giorni da quando sono state ricevute le controdeduzioni, l’ABF si pronuncia con decisione motivata stabilendo, in caso di accoglimento del ricorso dell’utente, un termine entro il quale la banca deve adempiere all’obbligo di correzione.
Causa dinanzi al giudice ordinario
Qualora l’ABF respinga il ricorso, l’utente, sempre che ci siano effettivamente gli elementi per agire contro la banca, può instaurare una vera e propria causa dinanzi al giudice, al fine di far accertare le illegittimità commesse dall’istituto di credito.
In questo caso è obbligatorio ricorrere prima alla mediazione, a pena di improcedibilità della domanda dinanzi al Tribunale.
note
[1] Cass. sent. n. 6514/2007.