AUTOVELOX A ISCHIA, RICORSO ACCOLTO: ANNULLATE MULTE PER 461 EURO

339

Il giudice di pace della sezione distaccata di tribunale di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, ha emesso una sentenza con la quale ha annullato 461 euro di verbali che erano stati comminati a un cittadino ischitano per eccesso di velocità riscontrate con l’autovelox mobile. “Occorre preliminarmente evidenziare che il sistema di rilevamento della velocità degli autoveicoli con il quale le forze dell’ordine possono verificare il superamento dei limiti di velocità e applicare le relative sanzioni previste dall’art. 142 cds, stabilisce che questi dispositivi devono essere segnalati preventivamente e risultare ben visibili agli automobilisti, ciò vale sia per le postazioni fisse sia per quelle mobili”. Attenzione a quest’ultimo passaggio del giudice che lascia intendere che il concetto appena espresso deve intendersi valido sempre anche per le postazioni fisse ed ecco perché il discorso potrebbe essere esteso anche ai rilevatori di velocità recentemente installati. Il magistrato aggiunge poi: “Sul punto, la recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 08/02/2022, N 4002 ha chiarito che questi due requisiti, preventiva segnalazione e visibilità, devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione. Sempre in tema di rilevamento automatico della velocita la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza, N 2205 del 2020, aveva già fornito precisazioni e stabilito che: ‘i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante’ e, comunque ‘la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse’”.