Nuova vicenda edilizia a Barano d’Ischia. Antonio Schiano, proprietario di un immobile in via Piano, aveva ricevuto nel 2017 un’ordinanza di demolizione per presunti abusi edilizi: rifiniture esterne, due manufatti adibiti a deposito e cucina e una tettoia di 32 mq. L’uomo impugnò il provvedimento davanti al TAR Campania, sostenendo tra l’altro l’esistenza di tre domande di condono (una del 1995 e due del 2004).
Nel 2022 il TAR respinse il ricorso, ritenendo non dimostrata la coincidenza tra le opere abusive e quelle oggetto delle istanze di sanatoria. Schiano fece appello al Consiglio di Stato.
Il Comune non si costituì, ma l’Alta Corte, con sentenza della Sezione Quinta, accolse l’appello e annullò l’ordinanza di demolizione. Secondo i giudici, il ricorrente aveva fornito prove sufficienti a dimostrare che le opere contestate erano coperte dalle domande di condono ancora pendenti.
Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio chiave: se una domanda di condono riguarda le opere oggetto di contestazione, il Comune non può disporre né eseguire la demolizione finché la pratica non è definita.
Richiamando la legge 47/1985 e i condoni successivi, il Collegio ha chiarito che la presentazione dell’istanza sospende ogni procedimento sanzionatorio. Anche in presenza di difformità, l’ente deve prima valutare la sanabilità.
La sentenza non concede automaticamente il condono, ma impone al Comune di decidere sulle pratiche pendenti prima di qualsiasi demolizione: l’ordine non può scavalcare una sanatoria ancora aperta.



