CASERMA FORESTALE, LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA D’ASSOLUZIONE

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Per la costruzione della Caserma della Forestale nel bosco della Maddalena a Casamicciola, a finire sul banco degli imputati, e ad essere poi assolti con la formula più ampia erano stati Giosi Ferrandino, Silvano Arcamone, Domenico Parracino ma anche Donato Carlea e Liliana Buono. Adesso si conoscono anche le motivazioni della sentenza che hanno indotto i giudici a mandare a casa “immacolati” tutti coloro che erano stati accusati di una serie di reati per ovvi motivi di natura prettamente ambientale.

Ovviamente è lungo e corposo il documento che parte dalla genesi dei fatti ossia da quando la giunta municipale della cittadina termale individuava un’area nella quale costruire la caserma. Con la medesima delibera il diritto di superficie veniva ceduto al Corpo Forestale dello Stato e il Comune di Casamicciola Terme rilasciava concessione edilizia al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste per la costruzione della caserma Forestale sull’area distinta in catasto al foglio 4 particella 1. Nel 1995 il Ministero per i beni culturali ed ambientali approvava con decreto il piano territoriale paesistico dell’isola di Ischia e faceva riferimento espresso in relazione al Comune termale alla caserma per il Corpo di Guardia Forestale in località Pietra Vaino. I giudici rammentano e scrivono che “Deve rilevarsi che il piano territoriale paesistico che  è sovraordinato rispetto al piano regolatore generale prevedeva espressamente sin dal 1995 la realizzazione della caserma. In data 10 maggio 1996 il Consiglio Comunale di Casamicciola Terme deliberava di approvare il progetto per la costruzione della Caserma…  Con convenzione del 26 settembre 2003 il Corpo Forestale dello Stato affidava al Provveditorato per le opere pubbliche l’espletamento di tutte le procedure per la realizzazione della Caserma. Responsabile del procedimento veniva nominata l’arch Buono Liliana (trovatasi davvero coinvolta in questo procedimento in maniera incredibile, ndr) funzionaria del predetto Provveditorato. Nel novembre del 2004 il Comune di Casamicciola trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al Provveditorato alle Opere Pubbliche il certificato urbanistico dell’area su cui doveva essere realizzata la caserma in tale certificazione la particella veniva espressamente individuata con il numero 9.

La cronologia degli eventi prosegue ricordando che il 5 ottobre 2005 il dirigente dell’area tecnica del Comune di Casamicciola Terme concedeva l’autorizzazione paesistico-ambientale per la esecuzione dei lavori. Il provvedimento veniva in data 10 ottobre 2005 ritualmente trasmesso alla Sovrintendenza la quale non procedeva all’annullamento del Decreto Dirigenziale del 5 ottobre 2005 come era nei suoi poteri. E questi sono una serie di indizi che presumibilmente hanno influito e non poco nella sentenza del Tribunale di Napoli. Nel frattempo in data 15 settembre 2005 veniva effettuata una prima conferenza di servizi. In tale sede la Sovrintendenza non si opponeva alla realizzazione dell’edificio perché – si legge testualmente – “di modeste dimensioni e di scarso impatto paesaggistico” e chiedeva solo delle piccole modifiche Nel mese di dicembre del 2005 la gara per l’affidamento dei lavori bandita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti veniva aggiudicata alla costituenda Ati composta dall Ing FG Lombardo C Costruzioni srl Longo Costruzioni CIFI Sud s a s il cui rappresentante legale era Parracino Domenico. Poco più avanti si svolse una seconda conferenza di servizi che vide sempre assente la Sovrintendenza ma nella quale si stabilì di costituire un tavolo di concertazione finalizzato alla ricerca di un’area alternativa dove far sorgere la caserma ma il tentativo falliva per il diniego dei Comuni interessati. A dare ulteriore linfa, arrivava nel 2008 il parere favorevole della giunta regionale della Campania in riferimento al rischio sismico. Pertanto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti procedeva nell Aprile del 2009 alla consegna delle aree Alla luce di quanto riferito deve ritenersi sussistente un regolare autorizzazione paesaggistica. Attenzione, i magistrati osservano anche che la Sovrintendenza non aveva mai disposto la revoca come era nei suoi poteri del parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata Da qui la prima logica conclusione: “Ne consegue che i reati di cui ai capi b e c non sussistono”.

In questo processo, come i lettori più attenti ricorderanno, molto ha ruotato attorno  alla particella che sarebbe stata diversa rispetto a quella originaria e che di questo particolare Giosi Ferrandino, Silvano Arcamone e Liliana Buono fossero a conoscenza. I giudici scrivono in merito: “Quanto al reato di cui al capo d si osserva che la contestazione trae origine dalle dichiarazioni del teste Conte Francesco secondo il quale ci sarebbero state esercitate nei suoi confronti pressioni da Buono Liliana, responsabile unico del procedimento, da Ferrandino Giuseppe, nel 2009 sindaco del Comune di Casamicciola, e Arcamone Sivano all’epoca Dirigente dell’Ufficio Tecnico del citato Comune affinché lo stesso Conte incaricato di procedere all’individuazione dell’area procedesse in ogni caso al frazionamento anche al cospetto di una particella, la n 9, diversa dalla n 1 originariamente individuata per la edificazione della caserma ed in tal modo traendo in inganno l’ing Carlea Donato che in data 7 maggio 2009 emetteva la nota protocollo 6550 con la quale si attestava la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera”. Attenzione perché in merito il Tribunale non ha alcun dubbio e sottolinea: “Sul punto deve preliminarmente rilevarsi che le dichiarazioni del Conte non sono attendibili posto che lo stesso che aveva avuto l’incarico di individuazione dell’area nel 2004 ha dichiarato in dibattimento che i lavori erano già iniziati nel 2006 ’con lo scavo travi di fondazione, pali di contenimento e parte dei pilastri’. Ciò però non corrisponde al vero posto che il primo sequestro è avvenuto in data 12 ottobre 2009 e quindi è da ritenersi che i lavori erano iniziati in epoca antecedente e prossima a tale data. Ma il Geometra Conte come da lui stesso riferito aveva operato con il grafico effettuato dall’ing.  Francescon, già dirigente dell’ufficio tecnico comunale ed allegato alla delibera di G M n 30/84. Ma la particella I a seguito della costruzione dell’acquedotto negli anni passati aveva subito un frazionamento per cui la particella n. 9 era il frutto del frazionamento della originaria particella n 1. I grafici di Francescon e di Conte sono sovrapponibili perché individuano la caserma nello stesso posto”.

“D’altronde il tecnico Arcamone – prosegue il dispositivo – allorquando aveva nel 2004 rilasciato il certificato di destinazione urbanistica aveva già allora individuata la particella con il n. 9. L’errore del Conte era dovuto al fatto che le mappe catastali non erano aggiornate Ma vi è un ragionamento logico che fa ritenere che la Caserma veniva costruita sempre nello stesso posto in quanto non vi era alcun interesse a modificare il luogo atteso che sempre di bosco si trattava Ne consegue deve ritenersi che nessuna pressione sia stata esercitata dagli imputati nei confronti del Conte. Deve rilevarsi peraltro che la Buono non condivise il posizionamento della Caserma effettuato dal Conte perché l’Autorità di Bacino agli inizi non aveva dato il consenso e pertanto fu necessario disporre una rotazione della Caserma approvata successivamente dall’Autorità di Bacino. Nessun inganno venne effettuato nei confronti del Provveditore Carlea, il quale adottò la nota del 5 settembre 2009 in modo autonomo. Ne consegue che il reato di cui al capo d non sussiste”. C’è poi la motivazione per l’assoluzione legata al reato di falsità ideologica di cui rispondeva proprio Donato Carleo, che era ritenuto responsabile di aver adottato la predetta nota. La sentenza anche stavolta non lascia spazio a dubbi: “Tale nota non è ideologicamente falsa in quanto il Carlea dopo un excursus storico, visto il verbale della Conferenza dei servizi, in data 15 settembre 2005 visto il Decreto Dirigenziale n 8 in data 5 ottobre 2005 e dopo la considerazione che la Soprintendenza non aveva esercitato il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica riteneva concluso il procedimento di localizzazione dell’opera e riteneva raggiunta l intesa Stato Regione. Trattasi di una mera valutazione peraltro non erronea. Detta nota veniva inviata a tutti gli Enti interessat che non esprimevano alcun dissenso. Ne consegue che anche il reato di falso di cui al capo e non sussiste”. Da qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste e, fatto questo già noto, il dissequestro delle opere se ancora in sequestro con la restituzione all’avente diritto.