DAL TAR FUMATA BIANCA, VILLA JOSEPH PER ORA NON CHIUDE

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Scongiurata la chiusura di una struttura di fondamentale importanza come Villa Joseph, la casa per anziani ubicata in quel di Casamicciola Terme. La sesta sezione del tribunale amministrativo regionale della Campania ha infatti pronunciato un decreto ad hoc sul ricorso che era stato proposto dal legale rappresentante pro tempore – difeso dall’avvocato Andrea Abbamonte – contro l’Ambito Sociale di Zona n. 13, che attraverso un’ordinanza firmata da Lello Montuori aveva di fatto sancito la chiusura della struttura conosciuta anche come Don Orione. Ovviamente si chiedeva l’annullamento per il tramite della sospensiva della nota del predetto ambito, che era stata notificata lo scorso 28 agosto, “di chiusura della struttura gestita dalla ricorrente ; dalla successiva nota del medesimo ambito sociale del 12 settembre 2018 di diniego parziale di accesso agli atti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali istruttori dell’ambito sociale di numeri e data sconosciuti”.

Il collegio giudicante guidato dal presidente Paolo Passoai ha ritenuto “di accogliere l’istanza di misure monocratiche cautelari con la precisazione tuttavia che, onve dovesse sopravvenire, prima della trattazione collegiale, un diniego esplicito sulla pendente domanda di autorizzazione sanitaria, la presente misura monocratica dovrà intendersi automaticamente decaduta dalla data di conoscenza – da parte della struttura ricorrente – di tale negativo riscontro istruttorio. Per la cronaca la camera di consiglio è stata fissata al 3 ottobre, data entro la quale dovrà inevitabilmente essere chiaro se chi gestisce Villa Joseph è riuscito a mettere a posto una serie di carenze che erano state evidenziate nel corso del sopralluogo eseguito dal nucleo specializzato dei militari dell’Arma.

Nelle motivazioni si rappresenta l’atto impugnato dall’Ambito (relativo all’ordine di cessazione dell’attività di casa albergo per anziani fino al conseguimento del titolo abilitativo) nella parte in cui tale ordine viene motivato dalla riscontrata carenza “del prescritto parere di idoneità igienico-sanitaria, con conseguenti negativi riverberi dell’attività stessa, che involgono profili di igiene, sanità e tutela della persona”. Nel documento viene anche evidenziato quanto sottolineato dal ricorrente “a proposito del fatto che l’autorizzazione sanitaria (ed il presupposto parere dell’ASL) sono stati richiesti in pieno periodo estivo (24 agosto 2018) nello stesso giorno di deposito di tutta la rimanente documentazione, conforme al regolamento regionale 4/2014, preordinata al regolare esercizio dell’attività, ragion per cui la mancata allegazione istruttoria dei soli atti igienico-sanitari al momento di adozione dell’ordine impugnato (di soli quattro giorni successivi alla richiesta formalizzata presso ASL e Comune) non sarebbe dovuta ad alcun difetto dei predetti requisiti igienici ma più semplicemente ai tempi tecnici di risposta delle amministrazioni interpellate”.