DANNI LIEVI, ARRIVA L’ORDINANZA N.2 DEL COMMISSARIO SCHILARDI

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Nella giornata di ieri il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, Carlo Schilardi, ha firmato l’ordinanza n. 2 dal momento del suo insediamento che ha un oggetto decisamente interessante: “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell’art. 23 ‘interventi di immediata esecuzione’ del d.l. n. 109/2018”. Prima di passare ai dettagli di quello che prevede il provvedimento firmato da Schilardi, semplifichiamo il concetto spiegando che di fatto potranno iniziare ad eseguire opere di ristrutturazione delle case o attività commerciali, insomma dei fabbricati danneggiati dal terremoto, laddove i danni riportati siano stati di lieve entità. Attenzione, però, c’è un’altra “clausola” che non crediamo certamente di poco conto: per poter procedere bisogna essere in possesso di un immobile legittimo, sul quale cioè non penda alcuna richiesta di concessione edilizia in sanatoria. E questo è un ostacolo non da poco, anche se non era pensabile che fosse possibile un qualcosa di diverso. Ecco perché alla luce di quanto sta succedendo occorre che ci si metta in moto quanto prima per cercare di far ottenere il condono edilizio alle abitazioni interessate, altrimenti la situazione rischia di rimanere “impantanata”. Letta con attenzione, l’ordinanza di Schilardi prevede anche nel caso di immobili parzialmente legittimi o condonati, si possa procedere ad effettuare le opere necessarie soltanto nella zona regolare. Ma questo sarebbe un paradossale controsenso: per farvela breve, è come se il proprietario di un’abitazione potesse rimettere a posto il salone ma non l’annessa cucina o camera da letto. Sembrerà incredibile, ma vi assicuriamo che è tutto meravigliosamente vero. E’ chiaro che il privato dovrà oltretutto in un caso del genere mettere mano alla tasca andando poi a chiedere in seconda battuta – documenti fiscali alla mano – il rimborso per i costi sostenuti.

Entriamo nel dettaglio. Il commissario per la ricostruzione scrive innanzitutto che ritiene opportuno che “si debba procedere alla immediata esecuzione degli interventi di riparazione delle abitazioni ed attività produttive che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea a fronte di danni lievi e comunque di non rilevante entità attestati dalle schede AeDES, o da ordinanza di sgombero, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione e l’accesso ai contributi”

Carlo Schilardi fissa una serie di paletti per trasmettere il concetto di danno lieve e lo fa in un allegato. Si parte dagli edifici a destinazione prevalentemente abitativa o assimilabile siano essi in muratura che in cemento armato che a struttura mista. In linea di massima si legge che “si intende per danno lieve il danno conseguente al sisma del 21 agosto 2017, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure oggetto di ordinanza di sgombero con danni riconducibili al danno lieve, che non supera le condizioni di seguito defmite: lesioni diffuse di qualunque tipo, per un’estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello”. La soglia di danno lieve viene poi individuata anche per gli edifici a destinazione prevalentemente produttiva secondo i seguenti parametri: “Per ediflci a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli ediflci a prevalente destinazione residenziale. Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero ariimali od attrezzature.  Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale”. Un decalogo viene poi fissato anche per le attività produttive, che ovviamente dovranno essersi attenute nel tempo ad una serie di parametri di natura soprattutto fiscale (iscrizione al registro delle imprese, non essere sottoposte a procedura di fallimento), essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali, aver rispettato la normativa in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro ecc.).

Ritornando al nodo e alla necessità di accelerare tutte le pratiche di condono, vale la pena di sottolineare che nel capitolo relativo alla richiesta di interventi che si intendono eseguire, alla lettera C emerge un passaggio decisamente chiaro: “Dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile oggetto dall’intervento, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. L. n. 109/2018, non sia stato interessato da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici a seguito del sisma del 21 agosto 2017”. Insomma, se non sei a posto con la casa c’è ben poco da fare. Un concetto che viene chiaramente ribadito nel paragrafo in cui si richiamano gli adempimenti da porre in essere all’atto della comunicazione di inizio lavori. Il passaggio è chiaro: “I soggetti interessati… informano i Comuni dell’avvio dei lavori edilizi di riparazione “da eseguire comunque nel rispetto dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertiflcando quanto necessano ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica”.

Con tutte queste prescrizioni bisognerebbe capire a questo punto chi potrebbe eventualmente iniziare i lavori, e parliamo necessariamente di tutti coloro che sono proprietari di case o fabbricati costruiti oltre mezzo secolo fa. E il nocciolo della questione sta tutto lì, come ribadito proprio da una nota indirizzata dal commissario Carlo Schilardi ai sindaci dei tre Comuni colpiti dal sisma, Giovan Battista Castagna, Giacomo Pascale e Francesco Del Deo. Il responsabile della ricostruzione ricorda una serie di osservanze ai destinatari e tra questa proprio quella legata agli immobili legittimati. Insomma, forse è davvero il caso di cominciare ad aprire la stagione dei condoni.