DEMOLIZIONE A PROCIDA, MOLINARO: «VARIE ANOMALIE, POTREMMO RICORRERE ALLA CORTE EUROPEA»

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L’avvocato Bruno Molinaro ha così commentato i fatti di Procida: «Questa demolizione presenta, a mio avviso, non poche anomalie». Non le manda a dire il penalista, difensore dei proprietari dell’immobile demolito ieri a Procida. E il legale spiega perché prima di fare una serie di precisazioni: «Viene effettuata dalla Procura a distanza di circa dodici anni dalla sentenza costituente titolo esecutivo e nonostante sia stato presentato un ricorso per incidente di esecuzione, basato su molteplici mezzi di censura, unitamente ad un’istanza di autodemolizione sia pure formulata in via subordinata e con ogni opportuna riserva. È pur vero che la sola proposizione di un incidente di esecuzione non determina, di per sé, alcun obbligo di sospensione dell’ordine di demolizione, ma è altrettanto vero che, negli ultimi anni, a mia memoria, l’Ufficio requirente napoletano, sotto la sapiente guida di un magistrato-giurista rigoroso ma, al tempo stesso, attento al rispetto delle garanzie difensive, quale è – di certo – il Procuratore Aggiunto Nunzio Fragliasso, non risulta abbia dato corso ad alcuna demolizione in presenza di un procedimento pendente, sul quale il giudice dell’esecuzione non si è ancora pronunciato: tutto ciò all’evidente scopo di non vanificare la tutela giurisdizionale. Nel caso di specie, è stata denunciata – fra l’altro – la violazione del principio del “ne bis in idem” essendo documentalmente dimostrato che, in relazione all’immobile dell’esecutato, il dirigente dell’U.T. del comune di Procida  aveva già emesso, ai sensi dell’art. 7 della legge 47/85, ben due ordinanze di demolizione, rimaste entrambe inottemperate nel termine di novanta giorni assegnato per la spontanea esecuzione. Secondo la Corte Europea, allorquando per lo stesso fatto è già stata applicata dalla Pubblica Amministrazione una sanzione, è assolutamente precluso all’Autorità Giudiziaria fare altrettanto».

Proprio per questi motivi Molinaro annuncia che la “partita” avrà inevitabilmente degli strascichi: «Siamo disposti – sottolinea il legale – ad andare sino in fondo, se necessario anche davanti alla Corte Europea (una volta esauriti i rimedi interni), per il rispetto di questo sacrosanto principio, che è, in primo luogo, un principio di civiltà giuridica, non essendo consentito alle autorità costituite sanzionare due volte il cittadino per lo stesso fatto. A ciò va aggiunto che la demolizione in questione viene effettuata sebbene in un caso analogo, riguardante sempre il comune di Procida, il Giudice della Esecuzione presso il Tribunale di Napoli, Dott.ssa A. M. Napolitano, con provvedimento del 17.7.2015, abbia sospeso l’ingiunzione a demolire, atteso che: 1) l’ente territoriale ha in corso la procedura di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale; avverso tale procedura pende ricorso al T.A.R. Campania; in ogni caso, il comune di Procida ha adottato il regolamento per procedere alla vendita o alla riassegnazione dei beni acquisiti al patrimonio comunale alle categorie più disagiate; tale regolamento è stato trasmesso alla Procura, Ufficio Esecuzioni, per eventuale coordinamento; ritenuto che tale regolamento, se attuato, è incompatibile con la demolizione dell’immobile (negli stessi termini, si è pronunciata anche la Corte di Appello di Napoli, Sez. VII, con ordinanza n. 1003 del 2014 e il Tribunale di Salerno con ordinanza del 30.6.2015)».

E poi un’altra stoccata: «Sorprende, infine, il fatto che il P.M. procedente non abbia, nella specie, tenuto conto del provvedimento con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha correttamente fissato una serie di criteri per la individuazione degli immobili da demolire, secondo un ordine di decrescente priorità. In base a tali criteri, la procedura esecutiva intrapresa è di certo inammissibile o, comunque, non è suscettibile di immediata attuazione, dovendo essere, come stabilito da detto provvedimento, necessariamente preceduta da approfondite verifiche, avuto riguardo – fra l’altro – alle  condizioni strutturali dell’immobile, alle sue caratteristiche o modalità costruttive, alla esistenza di uno stato di pericolo (dal suo mantenimento in sito) per la pubblica e privata incolumità, alla sua idoneità a determinare “rilevante impatto ambientale”, alla sua eventuale ubicazione in area demaniale o assoggettata a vincolo idrogeologico, ecc. Il provvedimento emesso dal Procuratore Generale, infatti, nel collocare agli ultimi posti della speciale graduatoria le case abitate riconducibili per caratteristiche e dimensioni a quelle della edilizia economico-popolare, si fa carico della opportunità che il solo criterio cronologico, correlato al mero dato della priorità temporale del passaggio in giudicato della decisione, non costituisca criterio esclusivo per l’attivazione delle demolizioni e che, invece, occorra fare riferimento ai principi fondamentali di rilievo costituzionale, sottolineando, in particolare, che quanto ai beni di rango costituzionale che vengono in rilievo nella materia delle demolizioni, occorre far riferimento – in un’ottica di valutazione di bilanciamento degli stessi – non solo all’ambiente (art. 9 della Cost.) e alla salute (art. 32 Cost.), ma anche ad altri beni e principi tutelati dalla carta costituzionale, quali l’uguaglianza sostanziale, l’equità, la ragionevolezza e la solidarietà sociale (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4 Cost. ) e la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.) ».