HOUSING SOCIALE, MOLINARO OTTIENE STOP A DEMOLIZIONE DA TRIBUNALE NOLA

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Con un’ordinanza di pochi giorni fa, relativa ad un incidente di esecuzione tuttora pendente, il Tribunale di Nola ha sospeso la demolizione di una casa di necessità, in accoglimento di un’articolata istanza presentata dall’avvocato Bruno Molinaro nell’interesse di una persona in condizione di grave vulnerabilità per il suo cagionevole stato di salute, per di più sprovvista di qualsiasi alloggio alternativo. Va subito evidenziato che, nella specie, l’immobile da demolire era stato già formalmente acquisito al patrimonio del Comune che, tuttavia, pur avendo accertato la inottemperanza all’ordine di abbattimento, non si era mai immesso nel possesso del bene, che restava, dunque, nella materiale disponibilità dell’occupante e del suo nucleo familiare, comprensivo di figli minori. Il provvedimento ha la sua significativa rilevanza e dovrebbe sensibilizzare soprattutto il Governo e il Parlamento sia perché il tema dell’housing sociale è di notevole impatto sociale sia perché interviene dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2018, ben nota alle civiche amministrazioni, ha stabilito che ”l’esito normale” dell’acquisizione di un immobile al patrimonio comunale è la sua demolizione, non già la sua conservazione, costituente, nell’attuale sistema, “fatto del tutto eccezionale”: ciò ovviamente pur tenendo conto della esistenza, nel Testo Unico dell’Edilizia, della disposizione dell’art. 31, comma 5, la quale prevede che “l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali”.
L’avvocato Molinaro, nel motivare la richiesta di sospensione ha, fra l’altro, evidenziato che, in Campania, la possibilità per la P.A. di destinare gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale a finalità di pubblico interesse mediante locazione o dismissione con titolo di preferenza a favore di coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, è stata espressamente prevista, prim’ancora che dalla legge regionale n. 19 del 2017 (che, poi, è proprio quella dichiarata incostituzionale dalla Consulta) voluta dall’attuale Governatore De Luca, anche dalla legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5, detta “Caldoro” dal nome del suo predecessore, tuttora vigente, in quanto non attinta dalla pronunzia di incostituzionalità.
Va detto che la perdurante vigenza della legge “Caldoro” è stata riconosciuta anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in un parere relativo ad un incidente di esecuzione proposto dal Comune di Capri e dalla Corte di Appello di Napoli che, in un diverso procedimento, seguito dallo stesso avvocato Molinaro, ha sospeso la demolizione di un immobile sito nel Comune di Vico Equense in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci anche sulla legittimità della legge “Caldoro”. Nel dibattito giurisprudenziale è emerso, in buona sostanza, che la destinazione di un immobile ad edilizia residenziale sociale è senz’altro riconducibile ad una attività di natura pubblicistica, ricompresa nella nozione di “servizio pubblico locale rivolto alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali”, tale intendendosi, appunto, secondo il linguaggio dell’Unione europea (artt. 16 e 86 del Trattato FUE), un servizio di interesse economico generale che viene a svolgere una funzione essenziale nell’ambito della costituzione economica di tutti i Paesi membri, rivolto all’utenza e capace di soddisfare interessi collettivi, garantendo una redditività.
Il tema del social housing è stato, inoltre, affrontato, per la prima volta in Italia, dal Consiglio di Stato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 30 gennaio 2014, relativa alla legittimità di un programma di edilizia residenziale intrapreso da Roma Capitale. In tale decisione si è ricordato che il social housing si è sviluppato nella metà del secolo scorso, nei paesi dell’Europa settentrionale, in conseguenza dell’evoluzione della scienza urbanistica, come tentativo di ampliare, qualificandola, l’offerta degli alloggi in affitto (e in misura minore anche in vendita), mettendo a disposizione nuove unità abitative a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica, non sono, tuttavia, in grado di sostenere i costi del libero mercato. L’istituto nasce, pertanto, dalla necessità di ripensare gli insediamenti di edilizia sociale sul territorio non solo sotto un profilo quantitativo ma anche sul versante economico-qualitativo. È proprio in questo contesto socio-economico che ha trovato collocazione in Campania la legge regionale n. 5 del 2013, la quale, all’articolo 1, comma 65, si propone, appunto, di “favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della legge regionale 28/12/2009, n. 19 (…)” mediante il recupero e l’utilizzo “degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni quali alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22/10/1971, n. 865”. Precedenti significativi in materia sono, inoltre, rappresentati anche da alcune decisioni della Corte Suprema di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che, “a prescindere dalla entrata in vigore della richiamata legge regionale, nel concetto di prevalente interesse pubblico al quale fa riferimento la normativa statale (art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001) certamente rientra anche quello alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale”.