Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto in gran parte il ricorso presentato da due cittadine di Forio contro il silenzio serbato dal Comune di fronte a una loro diffida formale del mese di aprile. Le due proprietarie di un immobile al primo piano contestavano una serie di interventi edili realizzati nei medesimi spazi dai propri vicini, a loro dire non autorizzati o privi dell’assenso di tutti i comproprietari. Gli abusi segnalati riguardavano in particolare due distinte Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), la realizzazione di un muro difforme dai progetti ed eseguito in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche e sismiche, oltre a un’istanza di sanatoria edilizia avente ad oggetto l’ampliamento di superfici e volumi non sanabili. Di fronte al mancato riscontro degli uffici comunali, le cittadine hanno adito le vie legali, chiedendo l’annullamento dell’inerzia amministrativa e la condanna al risarcimento dei danni patiti. Nel costituirsi in giudizio, la difesa dell’Ente municipale, guidata dall’avvocato Paolo Scarano, sosteneva l’insussistenza di un obbligo di provvedere sulla scorta delle argomentazioni tecniche prodotte dalle controparti e del carattere ripristinatorio dei lavori. La Sesta Sezione del TAR ha smantellato la linea difensiva municipale, stabilendo che la pubblica amministrazione ha il dovere inderogabile di concludere i procedimenti con un atto esplicito e motivato, in quanto il potere di vigilanza sull’urbanistica deve garantire la legalità del territorio. Nonostante i giudici abbiano rigettato la domanda di risarcimento del danno economico non ravvisando prove sufficienti, hanno condannato il Comune al pagamento di duemila euro per le spese di lite. Inoltre, all’Ente municipale è stato imposto il termine di sessanta giorni per adottare un provvedimento definitivo in merito alla vertenza, con la contestuale nomina del Prefetto di Napoli quale commissario ad acta nell’eventualità di una persistente inattività.



