LEGIONELLOSI: REVOCATA L’ORDINANZA PER UN HOTEL FORIANO

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Il sindaco di Forio Francesco Del Deo ha stabilito di revocare l’ordinanza sindacale n. 130/2017 emessa a carico degli albergatori foriani Aniello e Ciro Castiglione, titolari dell’hotel “Punta del Sole”. La revoca dell’ordinanza si è resa necessaria dopo la nota dell’Asl Napoli 2 Nord n. 2 del 10 gennaio, avente ad oggetto ‘Ordinanza comunale n. 130 del 30/08/2017 a carico del titolare dell’albergo Punta del Sole, sito in Forio alla piazza Maltese 8 – Esito analisi di legionellosi – richiesta revoca’”.

“In data 30/08/2017 – si legge nell’ordinanza di revoca firmata da Del Deo – è stata emessa ordinanza n. 130/2017 a carico dei sigg. Castiglione Aniello in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione e rappresentante della società Cast Hotel srl con sede in Forio alla piazza Maltese 8 e al signor Castiglione Ciro in qualità di amministratore delegato, vice presidente del consiglio d’amministrazione e rappresentante della predetta società, entrambi con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società Cast Hotel srl, titolare dell’azienda alberghiera Hotel Punta del Sole”.

“Vista la nota dell’Asl Napoli 2 Nord prot. 02 del 10/01/2018 acquisita al protocollo del Comune il 17/01/2018 n. 1519, avente ad oggetto ‘Ordinanza comunale n. 130 del 30/08/2017 a carico del titolare dell’albergo Punta del Sole, sito in Forio alla piazza Maltese 8 – Esito analisi di legionellosi – richiesta revoca’”; preso atto della predetta nota dell’Asl Napoli 2 Nord”, il sindaco di Forio Francesco Del Deo ha ordinato, così come richiesto nella nota dell’Asl, la revoca dell’ordinanza sindacale n. 130/2017 emessa a carico dei signori Aniello e Ciro Castiglione. Il primo cittadino, nel testo della propria ordinanza, ha inoltre specificato che “il titolare della struttura in oggetto deve comunque attenersi a tutte le procedure delle linee-guida sulla legionellosi, e in particolar modo di seguire il protocollo dei controlli analitici da eseguirsi post-bonifica così come indicato nel calendario delle misure a breve termine di cui alle predette linee-guida (se negativo dopo 15, 30 giorni, dopo 3 mesi e dopo sei mesi)”.