MOLINARO: “FALSO AFFERMARE CHE IL RICHIAMO ALLA LEGGE DELL’85 CONSENTA DI ELUDERE I VINCOLI”

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L’avvocato Molinaro è stato chiamato ieri mattina a partecipare a un dibattito radiofonico a “Radio anch’io” incentrato sul decreto in via di conversione: «Non sono d’accordo con coloro che vedono nel rinvio alla legge 47/85 sarebbe un rinvio strumentale, finalizzato a eludere i vincoli. Si tratta di un errore gigantesco: la madre del regime vincolistico è rappresentata proprio dall’articolo 33 di quella legge, la quale vieta ogni possibilità di sanatoria per le costruzioni realizzate in violazione della distanza dal manto stradale, vieta ogni possibilità di sanatoria per abusi realizzati nella fascia costiera, vieta ogni possibilità di sanatoria per gli abusi realizzati nei centri storici. Mi domando se chi commenta il decreto si sia andato a leggere davvero le norme. Questo rinvio alla legge 47/85 che ha scandalizzato mezzo mondo ha come unico aspetto “permissivo” nel fatto di non prevedere limiti volumetrici. Quando poi è entrata in vigore la legge successiva nel 1994, i limiti volumetrici furono introdotti: c’è un raccordo tra la seconda normativa e la prima del 1985. La Corte Costituzionale ha parlato di esplicita saldatura tra le tre normative, quindi cerchiamo di fare chiarezza di fronte alla grande disinformazione che regna: non è vero che la legge 47/85 consente di eludere vincoli perché il richiamato articolo 33 prevede i principali vincoli di in edificabilità assoluta che ogni istanza tuttora deve rispettare. Tali vincoli continueranno a operare, senza pericoli per la tutela del territorio di Ischia. L’unico elemento su cui nessuno ha focalizzato l’attenzione è rappresentato dall’accertamento di conformità urbanistica che la normativa sul terzo condono esige. Tale normativa tra l’altro è stata da me definita come una norma-truffa, perché va ad ancorare la sanabilità delle opere all’accertamento di conformità urbanistica, ma lo Stato non aveva bisogno di chiedere l’oblazione quando nel sistema esisteva già una norma (nel testo unico dell’edilizia) che ancorava la sanabilità a tale conformità, e questo spiega il rinvio alla legge 47/85».