Nessuna truffa sull’assegno, ecco le motivazioni dell’assoluzione per D’Abundo

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La Corte d’Appello di Napoli ha assolto Antonello D’Abundo dall’accusa di truffa legata all’utilizzo di un assegno bancario da 5.000 euro, riformando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia. In primo grado l’imputato era stato assolto per la contestazione di falsificazione del titolo ma condannato per truffa a un anno di reclusione, mille euro di multa e al risarcimento della parte civile. L’accusa sosteneva che D’Abundo avesse compilato in modo non autorizzato un assegno intestato a un parente, inserendo dati come importo, data e clausola di non trasferibilità, per poi utilizzarlo in un’azione di recupero crediti. L’assegno, emesso dalla Banca di Roma e datato 18 novembre 2011, sarebbe stato solo firmato dal titolare del conto, con le altre informazioni aggiunte successivamente. La Corte ha esaminato la perizia calligrafica che attribuiva all’imputato la compilazione di alcune parti del titolo e al correntista la firma, ma ha ritenuto che questo elemento non fosse sufficiente a dimostrare la frode. È emerso inoltre che il rapporto tra le parti era di natura familiare e che in passato erano stati consegnati assegni già firmati e in bianco per agevolare rapporti economici. Durante il processo è stato ascoltato anche il legale che aveva seguito la procedura esecutiva, confermando la consegna del titolo già sottoscritto e l’avvio del pignoramento. La difesa ha sostenuto che esistessero rapporti di credito e richieste economiche documentate da messaggi tra le parti, mentre la persona offesa ha fornito versioni non del tutto coerenti nel tempo. I giudici hanno rilevato che la denuncia era stata presentata solo dopo l’avvio dell’azione esecutiva, elemento ritenuto significativo ai fini della valutazione complessiva. Alla luce dell’istruttoria, la Corte ha concluso che non fosse possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio l’esistenza di una condotta fraudolenta, stabilendo che il fatto non sussiste e disponendo l’assoluzione piena dell’imputato, con conseguente revoca delle statuizioni civili.