La vicenda relativa al parcheggio multipiano di Siena, situato all’ingresso di Ischia Ponte, si è conclusa definitivamente sul piano della giustizia amministrativa con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione presentato dalla società proprietaria. Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione del 2025 che aveva accolto l’appello del Comune di Ischia, ribaltando la precedente sentenza favorevole emessa dal TAR Campania. I giudici hanno chiarito che la revocazione può essere utilizzata solo in presenza di un evidente errore di fatto e non per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate. L’origine della controversia risale al 2010, quando venne autorizzata la costruzione di un parcheggio interrato con sala polifunzionale, dopo il rilascio del necessario nulla osta paesaggistico. Nel corso degli anni furono presentate varianti tramite SCIA e DIA, ritenute dalla società modifiche interne. Tuttavia, durante i sopralluoghi del 2021, Comune e Soprintendenza accertarono difformità che avevano modificato la conformazione dell’opera, facendo emergere la copertura del parcheggio e alterando la visuale verso il mare e il Castello Aragonese. A seguito di tali verifiche vennero sospesi i lavori e successivamente fu emessa un’ordinanza di demolizione per opere realizzate in difformità dai titoli edilizi e prive della necessaria autorizzazione paesaggistica. Sebbene il TAR avesse inizialmente accolto le ragioni della società, il Consiglio di Stato stabilì che gli interventi erano stati eseguiti senza un valido titolo abilitativo e senza il prescritto assenso paesaggistico, precisando che in aree vincolate SCIA e DIA non possono sostituire il permesso di costruire quando richiesto dalla legge. La richiesta di revocazione, fondata sulla presunta conformità delle opere e sull’assenza di impatto paesaggistico, è stata respinta perché basata su una diversa interpretazione della documentazione tecnica e non su errori percettivi del giudice. La sentenza conferma così in via definitiva la legittimità dell’operato del Comune di Ischia, consolida i principi già affermati in materia di tutela paesaggistica e condanna la società al pagamento delle spese processuali.



