Con l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti dell’ordinanza n.37 del 18 marzo scorso, il Commissario straordinario alla ricostruzione, Marcello Giuseppe Feola, ha aggiornato criteri, modalità operative e tempistiche per ottenere e mantenere il contributo di autonoma sistemazione (CAS), introducendo vincoli più rigorosi collegati ai processi di ricostruzione o delocalizzazione degli immobili danneggiati. Nuove disposizioni, infatti, regolano l’assistenza ai cittadini colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017 e dalla frana del 26 novembre 2022 sull’isola d’Ischia.
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge di bilancio 2026, che ha prorogato la gestione commissariale fino al 31 dicembre 2026, destinando complessivamente 5,8 milioni di euro agli interventi di assistenza alla popolazione: 4 milioni per gli eventi sismici e 1,8 milioni per quelli alluvionali.
Per quanto concerne il CAS sisma, il contributo continuerà a essere riconosciuto esclusivamente ai nuclei familiari che abbiano presentato, o risultino nei termini per la presentazione, della domanda di contributo per la ricostruzione, l’adeguamento sismico o la delocalizzazione dell’immobile. I termini variano in funzione della classificazione degli edifici prevista dal Piano di ricostruzione, con scadenze comprese tra 60 e 120 giorni ed eventuale proroga fino a un massimo di 60 giorni nei casi di interventi unitari.
Entro il 30 giugno 2026, i beneficiari saranno tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti, tra cui l’assenza di soluzioni abitative alternative sull’isola, il mancato rientro nell’immobile danneggiato, il mantenimento della residenza e del domicilio a Ischia e la mancata alienazione dell’abitazione inagibile. La mancata trasmissione della dichiarazione comporterà la sospensione immediata del contributo, senza riconoscimento degli arretrati; eventuali dichiarazioni incomplete determineranno la sospensione fino alla regolarizzazione.
Analoga disciplina è prevista per il CAS relativo agli eventi franosi del 26 novembre 2022, confermato fino al 31 dicembre 2026. Anche in questo caso, l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione delle domande di ricostruzione o delocalizzazione entro i termini stabiliti. Per gli immobili esposti a rischi esterni, il contributo sarà garantito fino al completamento degli interventi pubblici di messa in sicurezza. L’ordinanza dispone inoltre il blocco delle nuove istanze di accesso al CAS, salvo motivate eccezioni su richiesta dei sindaci dei Comuni interessati, al fine di contenere la platea dei beneficiari e concentrare le risorse sulle situazioni già in essere.
Sul piano organizzativo, viene confermato il ruolo dell’Unità Tecnica Amministrativa (UTA) quale soggetto attuatore, in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme per le attività istruttorie e di liquidazione dei contributi, mentre restano in capo ai Comuni di Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana le competenze operative.
Il provvedimento si pone in coerenza con il Piano di ricostruzione approvato dalla Regione Campania con decreto n. 256 del 6 ottobre 2025 e mira a rafforzare il collegamento tra misure assistenziali e avanzamento delle procedure di ricostruzione, favorendo il superamento della fase emergenziale e l’avvio di un percorso strutturato di ripresa del territorio.
“Nel complesso, l’ordinanza mira a integrare il sistema dei contributi assistenziali con il Piano di ricostruzione approvato dalla Regione Campania con decreto n. 256 del 6 ottobre 2025, che stabilisce la classificazione degli edifici e le modalità di intervento tra ricostruzione in loco, delocalizzazione e riqualificazione”, è quanto dichiarato dal Commissario Feola in merito al provvedimento. “In questa prospettiva, il contributo di autonoma sistemazione perde in parte la sua natura esclusivamente emergenziale e diventa uno strumento legato all’effettivo avanzamento delle pratiche di ricostruzione -prosegue Feola-, spingendo i beneficiari ad attivarsi concretamente per non perdere il sostegno economico.”



