VARATO IL DECRETO ISCHIA: LEGGILO INTEGRALE IN ANTEPRIMA

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CAPO III
Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
ART. 16
(Ambito di applicazione e Commissario straordinario)
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario, cui spetta un compenso annuo lordo non superiore a … . La gestione straordinaria ha durata non superiore a tre anni. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.
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ART. 17
(Funzioni del Commissario straordinario)
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza; b) presiede agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’articolo 19, nonché alla concessione ed erogazione dei relativi contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all’articolo 25;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all’articolo 16 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 18, entro il limite complessivo di euro 210.000,00, definendo le relative modalità e procedure di attuazione.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell’Unità tecnica – amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni, ferme restando le competenze ad essa attribuite.
5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 18.
ART. 18
(Contabilità speciale)
1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all’articolo 16 e per l’assistenza alla popolazione.
ART. 19
(Ricostruzione privata)
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 31, con gli atti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera c).
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2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’articolo 16:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall’evento sismico. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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7. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall’articolo 50.
8. L’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.
9. Per l’attuazione dei primi interventi di cui al presente Capo, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2018, che confluiscono sulla contabilità speciale di cui all’articolo 18.
ART. 20
(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all’articolo 16, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 16, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 16, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 16, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
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e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 16, risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2.
4. Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all’articolo 29, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2.
9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.
10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’articolo 16;
b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
12. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’articolo 28, comma 4, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, sono prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo.
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14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all’articolo 16, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni riscontrati e gli eventi verificatisi il 21 agosto 2017, comprovato da apposita perizia asseverata.
ART. 21
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni in termini di resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.
ART. 22
(Interventi di immediata esecuzione)
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’articolo 16, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all’articolo 16 e lo stato della struttura, e la valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui allo stesso comma 1.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, sono adottate misure operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all’articolo 16 dell’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all’articolo 17, comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
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entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 28, comma 4, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 24 fino alla definizione delle relative procedure.
ART. 23
(Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi)
1. Fuori dai casi disciplinati dall’articolo 22, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 20, comma 2, ai Comuni di cui all’articolo 16 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 16, a cui si allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l’ordinanza di sgombero;
b) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto.
2. All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
3. I Comuni di cui all’articolo 16, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori di cui all’articolo 20, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario di cui all’articolo 17 la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche.
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ART. 24
(Definizione delle procedure di condono)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto legge i Comuni di cui all’articolo 16, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e della legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. I comuni di cui all’articolo 16, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze.
ART.25
(Ricostruzione pubblica)
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 16, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall’anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all’articolo 16, nel limite di spesa di 250 mila euro su base annua. I piani sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del decreto
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 28. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 28. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 4. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. La Regione Campania nonché gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell’assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all’articolo 18, all’espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 18, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all’articolo 26, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
7. Ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L’affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.
8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
10. Ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
11. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
12. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9.
ART. 26
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)
1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 25, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) la Regione Campania;
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b) il Ministero dei beni e delle attività culturali;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l’Agenzia del demanio;
e) i Comuni;
f) il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;
h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 27
(Contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica o attività produttiva residente nei Comuni di cui all’articolo 16, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all’albo professionale alla medesima data. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.
ART. 28
(Legalità e trasparenza)
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell’Anagrafe ivi prevista.
ART. 29
(Qualificazione dei professionisti)
1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
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3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
6. L’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno tre professionisti. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all’articolo 18, del presente decreto.
ART. 30
(Struttura del Commissario straordinario)
1. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.
2. Il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell’Unità tecnica di cui all’articolo 17, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell’Isola di Ischia. Essa è composta da 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le unità di personale non dirigenziale di cui al comma 2 sono individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da collocare in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;
4. Al personale non dirigenziale in servizio presso la struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale non dirigenziale in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 della struttura commissariale, collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con obbligo, per gli enti di appartenenza, di adottare i relativi provvedimenti, è corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell’indennità di amministrazione. Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l’importo corrisposto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione accessorio sono corrisposti in via anticipata dalle amministrazioni di appartenenza fermo restando il rimborso dei relativi oneri da parte del Commissario straordinario;
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c) ogni altro emolumento accessorio spettante al personale delle amministrazioni di cui alle lettere a) e b) è anticipato dalle amministrazioni di appartenenza fermo restando il rimborso dei relativi oneri da parte del Commissario straordinario.
5. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato con provvedimento del Commissario straordinario, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il relativo incarico è conferito ai sensi dell’articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Al dirigente in servizio presso la struttura commissariale è riconosciuto il trattamento economico corrisposto al personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al medesimo è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi – fascia A – attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il trattamento economico del dirigente di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 4. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l’anno di competenza all’apposito capitolo dello stato di previsione dell’amministrazione di appartenenza.
6. Il compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 è determinato con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all’articolo 18.
7. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall’articolo 18.
8. Al Commissario Straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto ed alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma ed operative di Napoli e dell’Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 7.
9. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili, il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio e consulenza. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale, ferme restando le funzioni già conferite nell’ambito della Ragioneria Generale dello Stato.
10. Il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui al comma 7.
11. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 17 comma 2 nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 16, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 16, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
12. All’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di euro 2.500.000,00, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all’articolo 18.
ART. 31
(Proroghe e sospensioni dei termini)
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1. All’articolo 2, comma 5- ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole “dell’imposta sul reddito delle società” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai fini del calcolo ISEE” e le parole “fino all’anno di imposta 2018” sono sostituite dalla seguenti: “fino all’anno di imposta 2019”, al secondo periodo le parole “fino all’anno di imposta 2018” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’anno di imposta 2021”.
2. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole “5,8 milioni per l’anno 2017” sono inserite le seguenti: “e di 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020” e le parole “dal 17 ottobre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 gennaio 2021”.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all’articolo 16 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 18, un’apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all’anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il triennio 2019 – 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
4. All’articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “2018 e 2019 dei mutui” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2018 al 2021 dei mutui” e dopo le parole “mutui stessi” sono inserite le seguenti: “e i Comuni sono esentati dall’accantonamento dell’importo dei ratei”.
5. All’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “fino al 31 dicembre 2018” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”, e le parole “dal 17 ottobre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 gennaio 2021”.
6. All’articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque” sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole “4 e 6 unità” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020”; c) al secondo periodo, le parole “353.600” sono sostituite dalle seguenti: “500.000 per l’anno 2018 ed euro 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020,”.
ART. 32
(Sospensione del pagamento del canone RAI)
1. Nei territori dei comuni di cui all’articolo 1, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dall’1 gennaio 2021. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell’unica rata, comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
ART.33
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(Sospensione dei pagamenti per i servizi di erogazione di energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni e telefonia)
1. 1. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 1 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all’articolo 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli all’articolo 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
ART. 34
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)
1. Nei Comuni di cui all’articolo 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall’entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per il 2019, in 25 milioni di euro per il 2020 si provvede ai sensi (da reperire……. ). Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)
1. Nei Comuni di cui all’articolo 1, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dall’entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1 gennaio 2021.
ART. 36 (Interventi volti alla ripresa economica) 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le
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stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del ………..
ART. 37 (Disposizioni finanziarie e di coordinamento)
1. Per la realizzazione delle attività e degli interventi del Commissario straordinario e dei soggetti attuatori di cui all’articolo 26, il fondo di cui all’articolo 1, comma 765, delle legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro………per l’anno 2019 e di euro ……per l’anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo e dell’articolo 16, pari complessivamente a …………. si provvede…. 3. A decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 2, cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018.