Quanto tempo ha una pubblica amministrazione per annullare in autotutela un titolo edilizio? Come si attesta lo stato legittimo di un immobile? Con un parere ad hoc prodotto dall’ufficio giuridico e pubblicato sul sito della Struttura commissariale, si fa chiarezza su questi due punti, che spesso hanno suscitato dubbi interpretativi e bloccato le procedure istruttorie nell’ambito delle Conferenze speciali dei servizi per la ricostruzione privata post-terremoto sull’isola. Per assicurate pronunciamenti uniformi e più celeri della Conferenza dei servizi, con tale parere si precisa che:
1) Per esercitare il potere di annullamento in autotutela di un titolo edilizio, anche formatosi per silenzio-assenso, un ente, come stabilito dalla legge, deve procedere entro e non oltre 12 mesi. L’unica eccezione di annullamento oltre tale termine è quella della falsa rappresentazione dei fatti e dei luoghi da parte del professionista o di chi ha richiesto il titolo edilizio.
2) Per dimostrare lo stato legittimo di un immobile, il parere richiama espressamente l’art. 9 bis del Testo unico dell’edilizia, a cui il professionista e le amministrazioni comunali, nonché quelle a vario titolo coinvolte, dovranno attenersi. Quindi, se si è già in possesso di un titolo edilizio, o è stata provata l’esistenza dell’edificio quando non era necessario tale titolo, e non vi sono comunque procedimenti sanzionatori in corso, non c’è motivo per procedere con nuove indagini sulla legittimità di quell’edificio.