SISMA, SCHILARDI FIRMA IL DECRETO: PROSEGUE L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

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Il commissario per la ricostruzione lo ha firmato ieri, garantiti tutti i servizi previsti nella gestione emergenziale curata fin qui dall’architetto Giuseppe Grimaldi

Sisma e assistenza alla popolazione, non cambia nulla: ecco il decreto “verità” di Schilardi

I latini erano soliti dire “verba volant scripta manent”. E così, dopo una serie di chiacchiere dai contenuti esclusivamente destabilizzanti – e che in ogni caso sono riuscite a creare un po’ di ansia in seno alla popolazione – arrivano gli atti, quelli che dimostrano una volta di più anche come senza lo stato di emergenza non cambierà nulla per coloro che sono stati colpiti dal sisma dello scorso 21 agosto. E’ quanto emerge dal decreto firmato ieri dal commissario straordinario per la ricostruzione Carlo Schilardi, ed avente ad oggetto “Criteri, procedure e modalità per la verifica, l’istruttoria e la rendicontazione delle spese per la prosecuzione delle attività relative all’assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”. Un oggetto chiaro, dal quale già si percepisce in maniera chiara che l’operato del prefetto – come più volte ribadito dallo stesso ed anche da queste colonne – sarà assolutamente nel segno della continuità, in barba a chi scientificamente e per finalità note tra gli addetti ai lavori cercava di far passare messaggi di tenore diverso.

Tutte le richieste fatte dai sindaci del cratere – Giovan Battista Castagna, Giacomo Pascale e Francesco Del Deo – sono state accolte senza alcuna limitazione, come in parte già annunciato nell’edizione di ieri del nostro giornale. Basta guardare alcuni degli stralci del decreto. Partendo proprio da uno dei punti in premessa, che riteniamo essere abbastanza esplicativo: “Preso atto che permangono, allo stato, le condizioni di bisogno della popolazione sfollata di fruire di assistenza alloggiativa e che per l’urgenza di provvedere, senza interrompere l’erogazione dei servizi, così come prescritto dal citato art.18 comma 1 lettera i-bis), è necessario fare riferimento e applicare quanto già previsto e disciplinato a termini dell’art.2 OCDPC n.483 del 25/0912017, ivi comprese le convenzioni sottoscritte in sede locale da rinnovare ove occorra negli stessi termini”. Poi si aggiunge a traino che “il presente decreto si applica ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, e detta disposizioni di dettaglio in ordine alla prosecuzione delle attività di: a) erogazione somme per il contributo di autonoma sistemazione cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 47612017 e per le spese per le strutture alberghiere e assimilabili cui all’articolo 2, comma 1, dell’OCDPC n. 483/2017; b) erogazione somme per il contributo relativo al serviziO di trasporto scolastico per il 2018/2019 di cui all’art. 1 comma 6 dell’OCDPC n. 48012017”.

Ma è soltanto l’inizio. L’articolo 2, ad esempio, fa riferimento all’attività istruttoria di verifica contributo di autonoma sistemazione e spese strutture alberghiere e recita quanto segue: “I Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno procedono all’attività istruttoria per la valutazione e la verifica in merito al raggiungimento della prova connessa alla sussistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonché quella relativa alla verifica dei servizi forniti dalle strutture ricettive alle popolazioni sfollate a seguito del sisma del 21 agosto, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti richiamati del Capo del Dipartimento di Protezione Civile e fatti propri da questo Commissariato. I Comuni dovranno trasmettere tempestivamente al Commissario Straordinario per la Ricostruzione i nominativi dei Responsabili del procedimento delle attività”. Il punto successivo si sofferma sulle modalità di presentazione della documentazione per il CAS e le spese delle strutture alberghiere con la specifica di tutto quanto occorre.

Come già annunciato anche il trasporto scolastico, per quanto risulti terminato il mandato del commissario per l’emergenza, continuerà ad essere garantito. Lo si evince dall’articolo 4 nel quale si legge tra l’altro che “In ordine al servizio di trasporto scolastico di cui all’art. l comma 6, lettera a OCDPC n.480/20 17, allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’ entrata in vigore del presente decreto, le attività istruttorie di verifica e le modalità di presentazione della documentazione per il riconoscimento dei relativi contributi seguono le procedure già implementate, in ottemperanza della normativa in materia di forniture e servizi. Insomma, anche su questo fronte non cambia dunque assolutamente nulla, scendendo nei dettagli Carlo Schilardi scrive anche che “la documentazione di cui al precedente comma 1, al fine della rendicontazione, dovrà essere trasmessa, per ogni singola pratica, alla struttura Commissariale, in corrispondenti files formato pdf, per posta elettronica certificata (PEC), con una dichiarazione firmata digitalmente dal medesimo Dirigente Responsabile preposto all’unità organizzativa, che ha adottato l’atto che ne attesti la corrispondenza agli originali trattenuti agli atti”. L’articolo 5 fa invece riferimento alle risorse finanziarie ed all’erogazione delle somme, che come capirete è un dettaglio tutt’altro che trascurabile. A riguardo si precisa che “agli oneri economici derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 19 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130”.